{"id":21232,"date":"2021-03-01T16:41:42","date_gmt":"2021-03-01T15:41:42","guid":{"rendered":"https:\/\/infra-suisse.ch\/?page_id=21232"},"modified":"2021-03-17T15:28:42","modified_gmt":"2021-03-17T14:28:42","slug":"il-diritto-di-verifica-del-prezzo-il-diritto-desame-nel-nuovo-diritto-sugli-appalti-pubblici","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/mercato\/lapub-ciap\/il-diritto-di-verifica-del-prezzo-il-diritto-desame-nel-nuovo-diritto-sugli-appalti-pubblici\/","title":{"rendered":"Il diritto di verifica del prezzo: il \u00abDiritto d\u2019esame\u00bb nel nuovo diritto sugli appalti pubblici"},"content":{"rendered":"<p><strong>Dal 1\u00b0 gennaio 2021 \u00e8 in vigore, a livello federale, il nuovo diritto sugli appalti pubblici (LAPub). Oltre alla LAPub, anche l\u2019Ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub), entrata in vigore nello stesso giorno, \u00e8 stata oggetto di una revisione totale. Appare evidente che molte disposizioni della vecchia OAPub sono state integrate nella nuova LAPub; il precedente diritto d\u2019esame della nuova OAPub \u00e8 stato tuttavia mantenuto inalterato, <a href=\"https:\/\/www.fedlex.admin.ch\/eli\/cc\/2020\/127\/it#art_24\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">nell\u2019art. 24<\/a>, sotto forma di una disposizione potestativa chiamata ora verifica del prezzo.<\/strong><\/p>\n<p>Gi\u00e0 nella primavera del 2020 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aveva dato, nell\u2019ambito di una <a href=\"https:\/\/www.bkb.admin.ch\/dam\/bkb\/it\/dokumente\/Oeffentliches_Beschaffungswesen\/Erl\u00e4uterungen_i.pdf.download.pdf\/spiegazioni concernenti l\u2019oapub.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">spiegazioni concernenti l\u2019OAPub<\/a>, una serie di informazioni in merito alle pi\u00f9 importanti tendenze di base della revisione dell\u2019Ordinanza, tra cui anche quelle riguardanti il diritto di verifica del prezzo. Secondo il DFF questo potrebbe, per esempio, essere necessario nel caso di affari nel settore degli armamenti. Con la <a href=\"https:\/\/www.bkb.admin.ch\/dam\/bkb\/it\/dokumente\/Rechtsgrundlagen\/Bundeserlasse\/Richtlinie Preispr\u00fcfung_DE.pdf.download.pdf\/Richtlinie Preispr\u00fcfung_DE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Direttiva del 18 dicembre 2020 concernente la verifica del prezzo nell\u2019ambito degli appalti pubblici della Confederazione<\/a>, il DFF ricorre ora a una mandataria assoggettata, a livello federale, al diritto federale sugli appalti pubblici. Oltre alle spiegazioni dei punti fondamentali della nuova disposizione, dall\u2019Allegato \u00e8 possibile derivare modelli di testo per l\u2019accordo concernente il diritto di verifica del prezzo. La direttiva contiene nello stesso tempo raccomandazioni per deroghe d\u2019eccezione e per la loro formulazione. Anche se queste sono indirizzate alla mandataria, i seguenti punti potrebbero interessare anche l\u2019impresario: Essenzialmente la direttiva mette in rilievo il fatto che il committente deve ora stabilire, secondo un \u00abpotere discrezionale obbligatorio\u00bb, se \u00abin caso di mancanza di concorrenza\u00bb e di un valore della commessa di almeno CHF 1 milione, intende inserire il diritto di verifica del prezzo nel contratto con l\u2019imprenditore. Cosa c\u2019\u00e8 di nuovo in tutto ci\u00f2, rispettivamente cosa bisogna in particolare osservare?<\/p>\n<h3>Novit\u00e0 nel potere discrezionale del committente, se deve essere concordata una verifica del prezzo<\/h3>\n<p>Mentre il diritto d\u2019esame era nella vecchia versione, per date condizioni, fondamentalmente un obbligo, oggi la decisione dipende dal potere discrezionale del committente. Anche se l\u2019accordo su un diritto di verifica del prezzo \u00e8 facoltativo, la direttiva raccomanda che i committenti a livello di direzione dovrebbero in linea di massima decidere se vada o meno concordata con gli imprenditori una verifica del prezzo. In linea di principio si dovrebbe decidere menzionando anche degli esempi: in questo caso si potrebbe anche rinunciare a un diritto di verifica del prezzo. In merito viene consigliato di prendere una decisione concernente la competenza decisionale per le eccezioni o deroghe. Poich\u00e9 la direttiva si limita alle raccomandazioni, l\u2019effettiva implementazione da parte degli uffici di aggiudicazione \u00e8 difficilmente stimabile.<\/p>\n<h3>Diritto di verifica del prezzo solo se \u00e8 raggiunto il valore della commessa<\/h3>\n<p>La soglia del valore minimo della commessa (senza IVA) finora in vigore rimane invariata. Ciononostante il DFF lascia trapelare la raccomandazione, nel senso di una deroga d\u2019eccezione, in base alla quale anche per aggiudicazioni con un valore di commessa da uno a cinque milioni di franchi svizzeri si potrebbe rinunciare all\u2019accordo di un diritto di verifica del prezzo. Per l\u2019industria edilizia in generale e per i costruttori di infrastrutture in particolare, l\u2019implementazione di questa raccomandazione ha, in pratica, particolarmente senso, poich\u00e9 le aggiudicazioni con somme della commessa di queste entit\u00e0 e in numero preponderante hanno luogo anche in condizioni di concorrenza.<\/p>\n<h3>Diritto di verifica del prezzo solo in caso di mancanza di concorrenza<\/h3>\n<p>Una situazione in cui manca la concorrenza si verifica solo quando un committente aggiudica, direttamente e senza appalto o senza la procedura mediante invito, una commessa a un impresario nell\u2019ambito di una procedura per incarico diretto (v. art. 21 LAPub). Qualcosa di comparabile poteva gi\u00e0 essere desunto dalle spiegazioni, nelle quali \u00e8 stato ribadito che il diritto di verifica del prezzo trova \u00abcontinua\u00bb applicazione solo nell\u2019assegnazione della commessa per incarico diretto. Va tuttavia tenuto presente che nonostante si parli di \u00abcontinua\u00bb, il diritto di verifica del prezzo \u00e8 stato in parte applicato in forma derogatoria dagli uffici di aggiudicazione con il vecchio diritto. Secondo il vecchio diritto, un diritto d\u2019esame veniva sempre concordato quando, per esempio, in una procedura aperta era pervenuta una sola offerta valida o quando nella gara d\u2019appalto era rimasto un solo offerente. Per motivi di sicurezza giuridica e di pianificazione, si dovr\u00e0, per\u00f2, rinunciare in futuro a questa prassi tenuto conto dell\u2019antefatto della nuova direttiva.<\/p>\n<h3>In linea di principio: nessun diritto di verifica del prezzo se esiste una sufficiente concorrenza<\/h3>\n<p>Nei casi riportati a titolo d\u2019esempio dal DFF, nei quali si ritiene sia presente una sufficiente concorrenza, non dovrebbe di regola essere concordata alcuna verifica del prezzo. Viene in effetti citato il caso di un appalto pubblico o di una procedura mediante invito per il\/la quale \u00e8 giunta una sola offerta valida.<\/p>\n<h3>La rinuncia alla verifica del prezzo \u00e8 possibile anche in altri casi<\/h3>\n<p>Il DFF raccomanda poi di rinunciare all\u2019accordo di una verifica del prezzo se delle commesse successive paragonabili (art. 21 cpv. 2 lett. e LAPub) possono essere aggiudicate a seguito di un contratto di base originariamente assegnato in condizioni di concorrenza. Lo stesso deve valere per prestazioni d\u2019opera con tariffe orarie chiare, se \u00e8 stato convenuto un tetto massimo dei costi e se l\u2019imprenditore rende note le proprie basi di calcolo (il cosiddetto Open Book). Per i costruttori di infrastrutture sono inoltre estremamente importanti anche le altre situazioni di rinuncia indicate dal DFF: in caso di appalti con un valore della commessa compreso tra uno e cinque milioni di franchi svizzeri e in caso di aggiudicazioni che per l\u2019impresario si tradurrebbero solo in un modesto margine di utile.<\/p>\n<h3>Chi pu\u00f2 prendere in esame?<\/h3>\n<p>Alle condizioni previste, il diritto di verifica spetta al Controllo federale delle finanze o all\u2019ufficio interno di revisione (p.es. servizio di verifica interno dell\u2019USTRA o delle FFS).<\/p>\n<h3>Principi e criteri di valutazione per la verifica del prezzo.<\/h3>\n<p>Si verifica se l\u2019imprenditore ha calcolato e incluso i costi, i rischi e\/o i margini di utile, che non potrebbe realizzare per le stesse, o simili, prestazioni e condizioni di concorrenza. Gli utili d\u2019uso del settore restano intatti.<\/p>\n<ul>\n<li>Determinazione dei costi: sulla scorta della quantit\u00e0 e del valore dei beni utilizzati per la fornitura delle prestazioni e dei servizi presi in considerazione.<\/li>\n<li>Determinazione dei prezzi sulla base dei prezzi di costo: secondo il tipo e l\u2019entit\u00e0 di quei costi generati dalla fornitura delle prestazioni nell\u2019ambito di una gestione aziendale ispirata a criteri di economicit\u00e0.<\/li>\n<li>Verifica dei componenti del calcolo del prezzo sulla scorta della tracciabilit\u00e0, della clausola del pi\u00f9 favorito, della chiarezza, della veridicit\u00e0, dell\u2019allocazione dei costi in base al principio di causalit\u00e0, della motivazione e documentazione delle differenze relative alla copertura dei costi.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Accordo contrattuale della verifica del prezzo<\/h3>\n<p>Vanno regolati contrattualmente sia l\u2019oggetto e l\u2019entit\u00e0 della verifica del prezzo sia l\u2019applicazione e l\u2019eventuale riduzione del prezzo come conseguenza della sua verifica. Ne fanno parte anche le relative modalit\u00e0. La verifica del prezzo deve inoltre essere concordata, risp. concordata secondo il principio di causalit\u00e0, con i subappaltatori coinvolti. Il presupposto \u00e8 tuttavia che questi forniscano una parte essenziale dell\u2019intera prestazione.<\/p>\n<h3>Dopo la conclusione di una verifica del prezzo, su quale conclusione pu\u00f2 far conto l\u2019imprenditore?<\/h3>\n<p>La verifica del prezzo pu\u00f2 portare a due conclusioni: o ne deriva un prezzo inferiore a quello concordato nel contratto e di conseguenza la necessit\u00e0 di un adeguamento del prezzo oppure si prende atto che non vi \u00e8 alcuna necessit\u00e0 di un adeguamento del prezzo. Mentre il primo caso comporta, nonostante l\u2019accordo contrattuale, una riduzione del prezzo (non viene tra l\u2019altro applicato un aumento del prezzo), nel secondo caso tutto resta come prima. Una riduzione del prezzo viene stabilita nel contesto di un\u2019aggiunta contrattuale e pu\u00f2 essere, per esempio, \u00abripagata\u00bb tramite un rimborso, una compensazione con fatture successive o fornendo prestazioni aggiuntive. Per un impresario interessato o per il suo subappaltatore sussiste sempre la possibilit\u00e0 di presentare nuovi giustificativi per motivare il calcolo fatto. Questi giustificativi vanno esaminati dall\u2019ufficio competente.<\/p>\n<h3>Riservatezza<\/h3>\n<p>Tutte le informazioni e documentazioni vanno trattate dal servizio di verifica del prezzo in modo riservato e custodite al sicuro. Il committente riceve solo le informazioni necessarie per un eventuale adeguamento del prezzo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dal 1\u00b0 gennaio 2021 \u00e8 in vigore, a livello federale, il nuovo diritto sugli appalti pubblici (LAPub). Oltre alla LAPub, anche l\u2019Ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub), entrata in vigore nello stesso giorno, \u00e8 stata oggetto di una revisione totale. Appare evidente che molte disposizioni della vecchia OAPub sono state integrate nella nuova LAPub; il precedente&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":66,"featured_media":21186,"parent":20567,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-21232","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/21232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/66"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21232"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/21232\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":21290,"href":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/21232\/revisions\/21290"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/20567"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21186"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/infra-suisse.ch\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}