Il diritto di verifica del prezzo: il «Diritto d’esame» nel nuovo diritto sugli appalti pubblici

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Dal 1° gennaio 2021 è in vigore, a livello federale, il nuovo diritto sugli appalti pubblici (LAPub). Oltre alla LAPub, anche l’Ordinanza sugli appalti pubblici (OAPub), entrata in vigore nello stesso giorno, è stata oggetto di una revisione totale. Appare evidente che molte disposizioni della vecchia OAPub sono state integrate nella nuova LAPub; il precedente diritto d’esame della nuova OAPub è stato tuttavia mantenuto inalterato, nell’art. 24, sotto forma di una disposizione potestativa chiamata ora verifica del prezzo.

Già nella primavera del 2020 il Dipartimento federale delle finanze (DFF) aveva dato, nell’ambito di una spiegazioni concernenti l’OAPub, una serie di informazioni in merito alle più importanti tendenze di base della revisione dell’Ordinanza, tra cui anche quelle riguardanti il diritto di verifica del prezzo. Secondo il DFF questo potrebbe, per esempio, essere necessario nel caso di affari nel settore degli armamenti. Con la Direttiva del 18 dicembre 2020 concernente la verifica del prezzo nell’ambito degli appalti pubblici della Confederazione, il DFF ricorre ora a una mandataria assoggettata, a livello federale, al diritto federale sugli appalti pubblici. Oltre alle spiegazioni dei punti fondamentali della nuova disposizione, dall’Allegato è possibile derivare modelli di testo per l’accordo concernente il diritto di verifica del prezzo. La direttiva contiene nello stesso tempo raccomandazioni per deroghe d’eccezione e per la loro formulazione. Anche se queste sono indirizzate alla mandataria, i seguenti punti potrebbero interessare anche l’impresario: Essenzialmente la direttiva mette in rilievo il fatto che il committente deve ora stabilire, secondo un «potere discrezionale obbligatorio», se «in caso di mancanza di concorrenza» e di un valore della commessa di almeno CHF 1 milione, intende inserire il diritto di verifica del prezzo nel contratto con l’imprenditore. Cosa c’è di nuovo in tutto ciò, rispettivamente cosa bisogna in particolare osservare?

Novità nel potere discrezionale del committente, se deve essere concordata una verifica del prezzo

Mentre il diritto d’esame era nella vecchia versione, per date condizioni, fondamentalmente un obbligo, oggi la decisione dipende dal potere discrezionale del committente. Anche se l’accordo su un diritto di verifica del prezzo è facoltativo, la direttiva raccomanda che i committenti a livello di direzione dovrebbero in linea di massima decidere se vada o meno concordata con gli imprenditori una verifica del prezzo. In linea di principio si dovrebbe decidere menzionando anche degli esempi: in questo caso si potrebbe anche rinunciare a un diritto di verifica del prezzo. In merito viene consigliato di prendere una decisione concernente la competenza decisionale per le eccezioni o deroghe. Poiché la direttiva si limita alle raccomandazioni, l’effettiva implementazione da parte degli uffici di aggiudicazione è difficilmente stimabile.

Diritto di verifica del prezzo solo se è raggiunto il valore della commessa

La soglia del valore minimo della commessa (senza IVA) finora in vigore rimane invariata. Ciononostante il DFF lascia trapelare la raccomandazione, nel senso di una deroga d’eccezione, in base alla quale anche per aggiudicazioni con un valore di commessa da uno a cinque milioni di franchi svizzeri si potrebbe rinunciare all’accordo di un diritto di verifica del prezzo. Per l’industria edilizia in generale e per i costruttori di infrastrutture in particolare, l’implementazione di questa raccomandazione ha, in pratica, particolarmente senso, poiché le aggiudicazioni con somme della commessa di queste entità e in numero preponderante hanno luogo anche in condizioni di concorrenza.

Diritto di verifica del prezzo solo in caso di mancanza di concorrenza

Una situazione in cui manca la concorrenza si verifica solo quando un committente aggiudica, direttamente e senza appalto o senza la procedura mediante invito, una commessa a un impresario nell’ambito di una procedura per incarico diretto (v. art. 21 LAPub). Qualcosa di comparabile poteva già essere desunto dalle spiegazioni, nelle quali è stato ribadito che il diritto di verifica del prezzo trova «continua» applicazione solo nell’assegnazione della commessa per incarico diretto. Va tuttavia tenuto presente che nonostante si parli di «continua», il diritto di verifica del prezzo è stato in parte applicato in forma derogatoria dagli uffici di aggiudicazione con il vecchio diritto. Secondo il vecchio diritto, un diritto d’esame veniva sempre concordato quando, per esempio, in una procedura aperta era pervenuta una sola offerta valida o quando nella gara d’appalto era rimasto un solo offerente. Per motivi di sicurezza giuridica e di pianificazione, si dovrà, però, rinunciare in futuro a questa prassi tenuto conto dell’antefatto della nuova direttiva.

In linea di principio: nessun diritto di verifica del prezzo se esiste una sufficiente concorrenza

Nei casi riportati a titolo d’esempio dal DFF, nei quali si ritiene sia presente una sufficiente concorrenza, non dovrebbe di regola essere concordata alcuna verifica del prezzo. Viene in effetti citato il caso di un appalto pubblico o di una procedura mediante invito per il/la quale è giunta una sola offerta valida.

La rinuncia alla verifica del prezzo è possibile anche in altri casi

Il DFF raccomanda poi di rinunciare all’accordo di una verifica del prezzo se delle commesse successive paragonabili (art. 21 cpv. 2 lett. e LAPub) possono essere aggiudicate a seguito di un contratto di base originariamente assegnato in condizioni di concorrenza. Lo stesso deve valere per prestazioni d’opera con tariffe orarie chiare, se è stato convenuto un tetto massimo dei costi e se l’imprenditore rende note le proprie basi di calcolo (il cosiddetto Open Book). Per i costruttori di infrastrutture sono inoltre estremamente importanti anche le altre situazioni di rinuncia indicate dal DFF: in caso di appalti con un valore della commessa compreso tra uno e cinque milioni di franchi svizzeri e in caso di aggiudicazioni che per l’impresario si tradurrebbero solo in un modesto margine di utile.

Chi può prendere in esame?

Alle condizioni previste, il diritto di verifica spetta al Controllo federale delle finanze o all’ufficio interno di revisione (p.es. servizio di verifica interno dell’USTRA o delle FFS).

Principi e criteri di valutazione per la verifica del prezzo.

Si verifica se l’imprenditore ha calcolato e incluso i costi, i rischi e/o i margini di utile, che non potrebbe realizzare per le stesse, o simili, prestazioni e condizioni di concorrenza. Gli utili d’uso del settore restano intatti.

  • Determinazione dei costi: sulla scorta della quantità e del valore dei beni utilizzati per la fornitura delle prestazioni e dei servizi presi in considerazione.
  • Determinazione dei prezzi sulla base dei prezzi di costo: secondo il tipo e l’entità di quei costi generati dalla fornitura delle prestazioni nell’ambito di una gestione aziendale ispirata a criteri di economicità.
  • Verifica dei componenti del calcolo del prezzo sulla scorta della tracciabilità, della clausola del più favorito, della chiarezza, della veridicità, dell’allocazione dei costi in base al principio di causalità, della motivazione e documentazione delle differenze relative alla copertura dei costi.

Accordo contrattuale della verifica del prezzo

Vanno regolati contrattualmente sia l’oggetto e l’entità della verifica del prezzo sia l’applicazione e l’eventuale riduzione del prezzo come conseguenza della sua verifica. Ne fanno parte anche le relative modalità. La verifica del prezzo deve inoltre essere concordata, risp. concordata secondo il principio di causalità, con i subappaltatori coinvolti. Il presupposto è tuttavia che questi forniscano una parte essenziale dell’intera prestazione.

Dopo la conclusione di una verifica del prezzo, su quale conclusione può far conto l’imprenditore?

La verifica del prezzo può portare a due conclusioni: o ne deriva un prezzo inferiore a quello concordato nel contratto e di conseguenza la necessità di un adeguamento del prezzo oppure si prende atto che non vi è alcuna necessità di un adeguamento del prezzo. Mentre il primo caso comporta, nonostante l’accordo contrattuale, una riduzione del prezzo (non viene tra l’altro applicato un aumento del prezzo), nel secondo caso tutto resta come prima. Una riduzione del prezzo viene stabilita nel contesto di un’aggiunta contrattuale e può essere, per esempio, «ripagata» tramite un rimborso, una compensazione con fatture successive o fornendo prestazioni aggiuntive. Per un impresario interessato o per il suo subappaltatore sussiste sempre la possibilità di presentare nuovi giustificativi per motivare il calcolo fatto. Questi giustificativi vanno esaminati dall’ufficio competente.

Riservatezza

Tutte le informazioni e documentazioni vanno trattate dal servizio di verifica del prezzo in modo riservato e custodite al sicuro. Il committente riceve solo le informazioni necessarie per un eventuale adeguamento del prezzo.

Scheda informativa

Verifica del prezzo: esame del calcolo secondo il nuovo diritto sugli appalti della Confederazione

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