Protezione dei giovani lavoratori

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Le aziende formatrici sono invitate a chiedere al più presto all’autorità cantonale competente il rinnovo dell’autorizzazione per formare apprendisti. Il 1° ottobre 2016 è infatti entrato in vigore l’allegato 2 al piano di formazione relativo all’ordinanza sulla formazione professionale di base nel campo professionale Costruzione di vie di traffico, nel quale sono descritte le misure volte a tutelare gli apprendisti minorenni dai rischi legati ad attività pericolose svolte durante la formazione.

Infra Suisse raccomanda a tutte le aziende che formano apprendisti nel campo professionale interessato di chiedere al più presto all’autorità cantonale competente il rinnovo dell’autorizzazione per la formazione di personale. Il campo professionale Costruzione di vie di traffico comprende le seguenti professioni (AFC o CFC): costruttore stradale, sondatore, costruttore di binari, costruttore di sottofondi e pavimenti industriali e selciatore AFC come pure costruttore stradale pratico, sondatore pratico, costruttore di binari pratico, costruttore di sottofondi e pavimenti industriali pratico e posatore di pietre CFC.

Le aziende verranno contattate direttamente dal Cantone per il rinnovo dell’autorizzazione. Mediante un’autocertificazione dovranno confermare di rispettare le misure riportate nell’allegato 2 del piano di formazione. Sono invitate a rinnovare l’autorizzazione anche le aziende che attualmente non formano apprendisti. Il diritto vigente continuerà ad applicarsi fintanto che la verifica delle autorizzazioni già rilasciate si concluderà e le nuove autorizzazioni verranno rilasciate dall’autorità cantonale competente.

Cosa cambierà?

Le aziende formatrici dovranno attuare le misure di accompagnamento riportate nell’allegato 2 al piano di formazione. All’atto pratico non cambierà nulla, né sui cantieri né nei corsi interaziendali o nelle scuole professionali. In linea di principio è vietato l’impiego di apprendisti minorenni per lavori con materiali contenenti amianto.

Sebbene le aziende applichino già le misure definite nell’allegato 2, è bene ribadire l’importanza di una buona istruzione e di una buona sorveglianza degli apprendisti. I giovani devono essere informati e addestrati in modo adeguato e esaustivo sul tema della sicurezza e della protezione della salute da una persona adulta abilitata.

Contenuti dell’allegato 2

L’allegato 2 definisce le misure di sicurezza e di protezione per ciascun lavoro pericoloso e indica in quale momento della formazione possono essere tematizzate e attuate efficacemente. Tra le attività pericolose vi sono ad esempio la manipolazione di materiali caldi, l’esposizione a rumore o il lavoro con macchinari.

Allegati previsti per il campo professionale Costruzione di vie di traffico

Il campo professionale Costruzione di vie di traffico è disciplinato da due ordinanze: una per la formazione triennale con attestato federale di capacità (AFC) e una per la formazione biennale con certificato di formazione pratica (CFP). Ciascuna ordinanza prevede un piano di formazione con un allegato distinto. In questo campo professionale vi sono quindi due allegati 2.

A cosa servono gli allegati al piano di formazione?

La legge sul lavoro e l’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori vietano di impiegare giovani di età inferiore a 18 anni per lavori pericolosi. Finora, però, nel campo professionale Costruzione di vie di traffico era prevista una deroga a tale divieto per permettere alle aziende di formare apprendisti minorenni. Sempre più spesso, tuttavia, i giovani finiscono la scuola dell’obbligo prima di aver compiuto 16 anni. Secondo il diritto vigente, l’azienda formatrice non potrebbe impiegarli per tutti i lavori e non potrebbe quindi portare a termine pienamente il proprio mandato formativo. Pertanto, Infra Svizzera e le associazioni partner hanno definito, in collaborazione con la SEFRI, la Seco e la Suva, una serie di misure di accompagnamento che garantiscono la sicurezza e la protezione dei giovani apprendisti.